Sempre più frequentemente, in occasione di eventi atmosferici particolarmente intensi in grado di provocare ingenti danni a persone e cose, quali piogge persistenti e forti raffiche di vento, si verificano sulle strade provinciali fenomeni di allagamento, sversamento di fango e/o eventi franosi, caduta di terra, detriti e fogliame, provenienti dai terreni di proprietà privata adiacenti.

Tali fenomeni risultano spesso determinati, o comunque aggravati, dalla violazione di obblighi gravanti sui proprietari e/o conduttori dei terreni confinanti con le strade provinciali in special modo in ordine alla mancata regimazione delle acque piovane che defluiscono sulle strade provinciali ovvero dai lavori di aratura dei terreni agricoli che spesso si estendono, nell’ambito della fascia di rispetto stradale, fino ai margini stradali e/o delle scarpate.

 

Inoltre lungo le strade provinciali sono presenti alberature, piante e/o siepi che, dalle proprietà private adiacenti le strade, protendono rami e fronde verso la sede stradale i quali, oltre a limitare il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica secondo le disposizioni e gli obblighi del Codice della Strada, in occasione di eventi meteorologici avversi, possono spezzarsi e cadere sulla sede stradale.

 

Queste situazioni, comportando una grave limitazione alla corretta e sicura fruizione delle strade provinciali, costituiscono un potenziale stato di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità oltre che causa di danni e dissesti alla stessa rete viaria provinciale e quindi la Provincia di Macerata ha ritenuto opportuno, al fine di prevenzione e per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per la tutela del patrimonio stradale, rendere espressamente e pienamente edotti i proprietari ed i conduttori dei terreni adiacenti la viabilità provinciale degli obblighi di legge posti a loro carico invitandoli al rispetto degli stessi pena l’applicazione delle sanzioni di legge.

 

Quindi si intima a tutti i proprietari, conduttori o comunque detentori a qualsiasi titolo di immobili, delle aree e dei terreni confinanti con le strade di competenza della provincia di Macerata che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate, grava sugli stessi

l’obbligo di provvedere

1) alla regolare manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade provinciali, sia a valle che a monte delle medesime, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro della sede stradale e delle relative pertinenze, da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;

2) di adoperarsi per evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l’incolumità pubblica;

3) di provvedere alla regolare manutenzione e mantenimento in efficienza dei fossi di scolo per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi, qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o dilavamento), compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell’acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombinati, rimuovendo ogni materiale depositato che sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

4) alla pulizia e manutenzione dei fossi (o reticolo idraulico) di propria pertinenza, compresa la rimozione degli ingombri;

5) al rispetto della distanza non inferiore a 1 metro dal confine stradale (misurato dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea) nella coltivazione e aratura dei fondi confinanti con strade provinciali, in modo da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le “fasce di rispetto” previste dagli artt. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada;

6) alla regolare potatura delle siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla confinante strada provinciale;

7) al taglio dei rami e delle fronde degli alberi radicati sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

8) all’abbattimento e/o taglio degli alberi e arbusti pericolanti radicati sui propri fondi che incombono sui tracciati stradali per porzioni di fusto ovvero con rami o aggettanti sulla sede stradale. L’abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia forestale e nel rispetto di vincoli eventualmente presenti nell’area di riferimento;

9) alla rimozione immediata di alberi, ramaglie di qualsiasi genere e dimensione, qualora caduti sulla sede stradale o sulle sue pertinenze dai terreni di proprietà privata per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale;

 

Infine si avverte che l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge ai sensi del Nuovo codice della strada

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