Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116/2020 i Comuni non possono più assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche ai rifiuti urbani con un proprio Regolamento Comunale. Sono considerati urbani solo i rifiuti riportati nel sotto riportato allegato L-quater del d.lgs. 116/2020, provenienti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies.

‍‍Allegato L-quater

Le seguenti tipologie sono considerate rifiuti urbani se provenienti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies:

 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER (CER)
RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127* 200128
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 200301

 

‍Allegato L-quinquies

Elenco attività che producono rifiuti

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  16. Banchi di mercato beni durevoli.
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  22. Mense, birrerie, hamburgerie.
  23. Bar, caffè, pasticceria.
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  27. Ipermercati di generi misti.
  28. Banchi di mercato generi alimentari.
  29. Discoteche, night club.

 

In particolare, gli scarti della lavorazione di cuoio e pelle non rientrano più nei rifiuti urbani, e pertanto non saranno più ritirati dal gestore Cosmari srl. Le aziende interessate devono rivolgersi alle ditte specializzate per la raccolta di tali rifiuti; sono pregate inoltre di prendere contatti con l’Ufficio Tributi del Comune per presentare una nuova dichiarazione TARI al fine di applicare un’idonea riduzione ai sensi del Regolamento comunale. Si ricorda che il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti “TARI” è consultabile sul sito istituzionale del Comune alla pagina https://www.comune.montecosaro.mc.it/atti-generali-cms/?atti=Regolamenti&a=disposizioni-generali.

 

 

 

Ente