Ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/90, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, i privati possono rivolgersi al Segretario Generale dell’Ente perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Procedimento per il quale il provvedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il procedimento non può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione.