Il trasporto di salme da uno degli Stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, è soggetto all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla convenzione stessa; le salme debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
Il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo di provenienza.
I Paesi aderenti alla convenzione di Berlino sono:
Austria – Belgio – Repubblica Ceca – Congo (Rep. De.) – Egitto – Francia – Germania – Messico – Portogallo – Romania – Slovacchia – Svizzera – Turchia.
Per l’introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato alla traslazione della salma deve presentare all’autorità consolare italiana all’estero apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/1990;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
L’autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e, contemporaneamente, trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Sindaco del comune dove la salma è diretta.
Il Dirigente competente (o un suo delegato) rilascia l’autorizzazione all’ingresso della salma in Italia informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
Il trasporto delle salme provenienti dallo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.