Hanno diritto ai contributi le persone in possesso della certificazione di handicap (art. 3 della Legge 104/1992) rilasciata dalla competente Commissione ASL. Nel caso in cui la persona interessata non avesse ancora ottenuto tale riconoscimento può comunque essere inserita nel piano degli interventi dietro presentazione della copia di richiesta di accertamento dell’handicap inoltrata all’ASL competente.
Una volta in possesso dell’attestazione di handicap l’interessato deve inviarne copia all’ente locale per il perfezionamento della pratica pena l’esclusione dal finanziamento. Solo in casi particolari, qualora si tratti di minori la cui situazione di handicap non sia stata ancora definita, l’ente locale può prescindere da tale attestazione. Sono previsti contributi ai privati per l’acquisto e l’installazione di automatismi di guida nell’auto di proprietà guidata dal disabile e per l’acquisto e l’installazione di ausili per il trasporto da montare su un’autovettura normale guidata da terzi (es. elevatore, sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie adattate ecc.). È finanziato inoltre l’acquisto di idonei mezzi attrezzati, che non siano normali autovetture, ma un veicolo furgonato provvisto di elevatore che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo che, a causa della sua patologia, non può essere trasportato all’interno dell’abitacolo di un’autovettura normale. Questa condizione deve essere accertata da un medico specialista della ASL o di un centro privato autorizzato.