L’autorizzazione alla cremazione è un atto amministrativo necessario per procedere alla cremazione di un cadavere.
Viene rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile previa acquisizione di tutti i documenti ed autorizzazioni prescritte dalla normativa.
L’autorizzazione alla cremazione dei cadaveri deve essere concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (reso e depositato presso un notaio o testamento in forma olografa, previa pubblicazione), oppure per regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati.
In mancanza di una disposizione testamentaria o di iscrizione ad una Società per la Cremazione, la volontà di cremare un defunto deve essere manifestata:
dal coniuge o in difetto (nel caso il defunto fosse celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a) dal parente più prossimo individuato per legge e, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. Tali manifestazioni di volontà devono essere rilasciate all’Ufficiale dello Stato Civile.
Documentazione da presentare:
– istanza di cremazione;
– testamento del “de cuius” oppure
– iscrizione ad una delle Società autorizzate oppure
– manifestazione di volontà di cremare la salma del congiunto da parte del coniuge o dei parenti aventi diritto;
– certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
– in caso di morte violenta o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il certificato di cui sopra e’ sostituito dal nulla osta dell’autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
Contestualmente alla richiesta di cremazione, gli interessati specificano anche la destinazione delle ceneri e precisamente:
– la tumulazione/inumazione in un cimitero;
– l’affido presso l’abitazione di residenza dell’affidatario;
– la dispersione nelle forme e luoghi consentiti dalla legge.