Chiunque intenda cambiare o modificare il nome e/o cognome deve presentare domanda motivata al prefetto della provincia del luogo di residenza. Se la richiesta è meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato con decreto del Ministro dell’interno a chiedere la pubblicazione, all’albo pretorio del Comune di nascita e/o di residenza attuale, di un avviso contenente un sunto della domanda di cambio nome e/o cognome, al fine di consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni.
– Se l’interessato è nato in Italia e risiede in Italia, l’affissione deve essere effettuata all’albo pretorio del Comune di nascita e di residenza.
– Se l’interessato è nato in Italia ma è residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata all’albo pretorio del Comune di nascita e all’albo dell’ufficio consolare.
– Se l’interessato è nato all’estero ma è residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del Comune italiano di residenza.
– Se l’interessato è nato all’estero e risiede all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare della circoscrizione di residenza del richiedente.
La pubblicazione all’albo pretorio ha la durata di 30 giorni consecutivi. Al termine di questo periodo, il documento, provvisto di certificazione di pubblicazione, deve essere ritirato a cura del richiedente (o di delegato munito di formale delega).
Successivamente la Prefettura, accertata la regolarità dell’affissione, emana un proprio decreto di concessione al cambiamento di cognome e/o nome che deve essere portato dall’interessato stesso (oppure da un suo procuratore) all’ufficio di stato civile del Comune dove è stato formato l’atto di nascita, per le necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri comunali. Le modifiche avranno effetto solo dal momento in cui è eseguita l’annotazione nell’atto di nascita. Dopodiché verranno effettuate anche le variazioni anagrafiche conseguenti.