L’assegno per il nucleo familiare, concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, è una prestazione monetaria che può essere richiesta dal genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo che abbia nella propria famiglia anagrafica tre minori di anni 18 a carico, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, destinata a nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno. Possono accedere alla prestazione nuclei familiari residenti nel Comune, composti da cittadini italiani, comunitari o di Paesi Terzi che soggiornano regolarmente in Italia da lungo periodo (in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). L’assegno viene erogato per 13 mensilità e decorre dal 1° Gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo. La domanda, redatta su apposito modulo allegato, va presentata entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.