Può presentare domanda per ottenere la cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova nelle seguenti condizioni: coniugato/a con cittadino/a italiano/a da almeno sei mesi, se residente in Italia, o da tre anni, se residente all’estero; residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino extracomunitario, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario; straniero nato in Italia, ivi ininterrottamente residente fino al compimento del 18 anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il 18 e il 19 anno di età);lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
L’Ufficio dello Stato Civile redige i Registri su cui vengono annotati gli avvenimenti che interessano i cittadini relativamente a: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza.
Rilascia i certificati e gli estratti di nascita, di matrimonio e di morte.
Rilascia gli estratti di nascita, di matrimonio e di morte, anche se avvenuti in altro comune, a condizione che il relativo atto sia stato trascritto.
Occorre precisare, però, che detto estratto potrebbe non contenere tutte le annotazioni in quanto desunto, appunto da atto trascritto da altro Comune.
La richiesta di cittadinanza italiana si effettua presso la Prefettura-UTG della provincia di residenza, oppure presso la Rappresentanza diplomatica italiana del paese d’origine se si risiede all’estero.
I discendenti di 1 o 2 grado da cittadino nato italiano residenti in Italia possono presentare la richiesta al Sindaco del loro Comune.
La richiesta di cittadinanza italiana viene poi inoltrata alla Direzione per le libertà Civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno dagli uffici che l’hanno accolta.
In caso di esito positivo, il ministero dell’Interno emana un decreto di concessione dalla notifica del quale il richiedente ha 6 mesi, pena l’annullamento dello stesso, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle leggi dello Stato.
Le varie forme di acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge o matrimonio, sono previsti dalla legge 91/1992.
Viene emesso in favore del richiedente un decreto del P.d.R. o del Prefetto. L’ufficio di Stato Civile provvede alla trascrizione dell’atto di cittadinanza, previo giuramento, entro 6 mesi dalla notifica del decreto.
Circolare k.28.1 dell’8/4/1991 del ministero dell’Interno: consiste nel riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai cittadini stranieri di ceppo italiano emigrati all’estero.