“Il diritto” di accesso dei Consiglieri Comunali trova quale norma di riferimento l’art. 43 co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 il quale stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’ espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.