“Il  diritto” di  accesso  dei  Consiglieri Comunali  trova  quale  norma  di  riferimento l’art.   43   co.   2   del   T.U.E.L. n. 267/2000  il  quale  stabilisce che  i  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere   dagli   uffici,   rispettivamente,   del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le  informazioni  in  loro  possesso,  utili  all’ espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.