Gli ausiliari del traffico hanno il potere di elevare contravvenzioni solo in materia di sosta di veicoli e mai per la circolazione. In particolare le uniche contravvenzioni che può elevare l’ausiliare del traffico sono per:
- parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che sia stato pagato il ticket;
- parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che sia stato rinnovato il ticket scaduto;
- parcheggio in seconda fila in prossimità di uno spazio contrassegnato dalle strisce blu, quando tale comportamento impedisce ad altri automobilisti di uscire dal parcheggio o di entrarvi;
- circolazione sulle strisce riservate ai mezzi pubblici e contrassegnati dalle strisce gialle (cosiddette corsie preferenziali): in questo caso però la contravvenzione può essere elevata solo se l’ausiliare è un dipendente delle ditte di trasporto pubblico.
In tutti gli altri casi, gli ausiliari del traffico non possono elevare le contravvenzioni anche se la violazione del codice della strada è avvenuta sotto i loro occhi, né possono segnare gli estremi del veicolo e segnalarlo in un successivo momento ai vigili urbani se questi ultimi non hanno preso diretta e personale visione dell’infrazione.
Hanno quindi il potere di emettere dei verbali che hanno, in tutto e per tutto, la natura di «atti pubblici» al pari delle comuni multe. Essi, quindi, per essere contestati richiedono un ricorso al giudice di pace entro 30 giorni o al prefetto entro 60. L’onere di provare che la contravvenzione è illegittima spetta all’automobilista, diversamente il verbale resta valido.